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I Criteri Ambientali Minimi non sono sospesi

Segnaliamo che i Criteri Ambientali Minimi non sono affatto sospesi, come risulterebbe dall’articolo di Vallecchi su Quale Energia.

Innanzitutto l’ANAC – come ben immaginate – non avrebbe affatto la possibilità, per la “gerarchia delle fonti”, di sospendere l’applicazione dell’articolo 34 del Codice degli Appalti.

In secondo luogo la nota dell’ANAC – che vi riporto in basso (in corsivo) per completezza dell’informazione – NON sospende l’applicazione dei CAM e del GPP, come si evincerebbe dall’articolo, ma si limita a “sospendere temporaneamente, fino all’adozione del nuovo decreto ministeriale, le attività per l’adozione delle Linee guida inerenti all’applicazione dei criteri ambientali minimi nel settore edilizia”.

ANAC sospende le attività per l’adozione delle Linee Guida in quanto tale documento fa riferimento a un DM sull’edilizia (quello dell’11 Ottobre 2017) in corso di revisione.

Quindi i CAM, allo stato dei fatti, non risultano affatto sospesi e l’informazione fornita nell’articolo, a mio avviso, rischia di “depistare” le stazioni appaltanti.

 

Silvano Falocco, per la Fondazione Ecosistemi

NOTA ANAC

Settore edilizia criteri ambientali minimi
Sospensione attività concernenti l’adozione Linee guida

Sospensione attività concernenti l’adozione delle Linee guida in materia di applicazione dei criteri ambientali minimi nel settore edilizia

A seguito dell’avvio da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare delle attività di revisione del decreto ministeriale 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), l’Autorità ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente, fino all’adozione del nuovo decreto ministeriale, le attività per l’adozione delle Linee guida inerenti all’applicazione dei criteri ambientali minimi nel settore edilizia.